Fare sesso in auto, in luoghi appartati, può configurare qualche fattispecie di reato? Quali sono le sanzioni cui si va incontro? Scopriamolo insieme.
Sesso in auto: a) quando è illecito amministrativo
Intrattenere rapporti sessuali all’interno della propria automobile in un luogo pubblico è da considerarsi illecito amministrativo e, come tale, è sanzionato con una sanzione amministrativa.
Prima del 2016, invero, una simile condotta avrebbe configurato il reato di cui all’articolo 527 del codice penale, «Atti osceni». A seguito della depenalizzazione dell’art. 527 c.p. avvenuta ai sensi dell’articolo 2 d.l. 15 gennaio 2016, n. 8, gli atti osceni configurano un illecito amministrativo.
Per atti osceni si intendono comportamenti materiali atti a denotare «un’inequivoca attinenza alla sfera degli atti sessuali» (Cass. III, n. 23234/2012)
Tenere rapporti sessuali all’interno della propria auto è un illecito nella misura in cui il luogo nel quale è consumato il rapporto – ove è parcheggiata l’automobile – sia aperto al pubblico o esposto al pubblico o sia un luogo pubblico, intendendosi come tale un luogo normalmente accessibile a tutti, come strade, piazze, villette, giardini.
Si considera aperto al pubblico un luogo che, sebbene di proprietà privata, sia accessibile o visibile a terzi in certi momenti ed a certe condizioni (Cass. III, n. 7227/1984). È pubblico anche quel luogo privato il cui accesso è consentito a una determinata categoria di aventi diritto (Cass. IV, n. 13316/1989). Ad esempio, è stato ritenuto luogo aperto al pubblico un locale abbandonato, privo di porta, accessibile da parte di chiunque (Cass. III, n. 8104/1984).
Parimenti è considerato illecito l’atto sessuale consumato in un’auto parcheggiato in un “luogo esposto al pubblico” intendendosi come tale un luogo che, ancorché non pubblico, per la naturale collocazione, o in virtù di determinate condizioni, risulti visibile da un novero indeterminato di soggetti. Si considera illecito amministrativo l’atto sessuale consumato in una autovettura ferma su una strada a diffusa percorrenza veicolare e pedonale, qualora non siano state adottate cautele per non essere visti, così Cass. III, n. 6309/1992).
Affinchè sia configurabile come illecito, l’atto osceno deve essere commesso in un luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico, così da valutarne la visibilità ex ante, in relazione al luogo ed all’ora in cui la condotta viene posta in essere (Cass. pen., sez. VI, n. 44214/2021).
Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, quando il rapporto sessuale è consumato in un’auto parcheggiata in un luogo pubblico o aperto al pubblico si ritiene sia sempre visibile anche a terzi non consenzienti (Cass. III, n. 2775/1971). In tal caso, la remota possibilità di percezione dell’atto osceno determinerebbe l’insorgenza della situazione di pericolo che integra l’illecito di atti osceni.
In breve: è sanzionabile l’atto osceno che si tiene:
- in un luogo pubblico in cui ogni persona può liberamente transitare e trattenersi senza che occorra in via normale il permesso dell’autorità (ad es., piazza, strada);
- in luogo aperto al pubblico, la riunione che si tenga in luogo chiuso (ad es., cinema, teatro), ove l’accesso, anche se subordinato ad apposito biglietto di ingresso, è consentito ad un numero indeterminato di persone;
- in un luogo che, ancorché privato, sia accessibile o visibile anche a terzi: pensiamo, ad esempio, a una campagna di proprietà privata, posta ai lati di una strada e ben illuminata.
b) la sanzione
Ai sensi dell’articolo 527 c.p., chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, cioè atti contrari al pudore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Competente a irrogare le sanzioni è il Prefetto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 8/2016. La sanzione sarà irrogata ai soggetti coinvolti negli atti osceni in luogo pubblico.
Sesso in auto: a) quando è illecito penale
Vi sono casi nei quali la consumazione del rapporto sessuale in auto integra un reato, cioè un illecito penale. Si tratta del caso disciplinato dal comma 2 dell’art. 527 a norma del quale «si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».
In questo caso, competente a decidere la controversia è il tribunale monocratico. Si tratta di un reato per il quale è possibile procedere all’arresto, alla custodia cautelare in carcere e alle altre misure cautelari personali. Inoltre, è un reato procedibile d’ufficio.
Necessario ai fini della configurabilità di tale reato è il fatto che il luogo ove è parcheggiata l’auto sia frequentato da minori (Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2017, n. 29239). Sono tali luoghi come parco giochi o scuole.
L’elemento circostanziale del reato è, dunque, costituito dalla commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi abitualmente frequentati da minori è divenuto elemento costitutivo del reato.
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