Da oggi, 17 gennaio 2021, entra in vigore il DPCM 14 gennaio che dispone ulteriori misure per il contenimento del COVID-19 valide fino al prossimo 5 marzo. Scopriamo insieme le novità per le attività d’impresa!

RESTRIZIONI NELLE REGIONI GIALLE

Nonostante il nuovo DPCM, restano ferme le differenziazioni tra regioni, adottate secondo gli scenari di rischio: basso, alto e molto alto (cioè giallo, arancione e rosso).

Le misure che si adottano su tutto il territorio nazionale, dunque, sono quelle di seguito. Tuttavia, se una Regione ha un rischio basso (gialla), alto (arancione) o molto alto (rosse), si applicano le disposizioni differenti per colore.

a) Obbligo di cartello esterno per i locali

Si dispone l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 

b) Palestre, centri benessere e termali.

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

Rimangono aperte le strutture che erogano servizi essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

c) Sale giochi, teatri, cinema, sale da ballo, discoteche

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

Rimangono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

d) Musei e luoghi di cultura

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi.

È necessario, tuttavia, che si garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.  

e) Attività commerciali al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che siano assicurati la distanza interpersonale di almeno un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Si deve impedire di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. 

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

f) Attività di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati e la ristorazione con consegna a domicilio. È consentito fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

g) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in aree di servizio

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

h) Attività dei servizi alla persona

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

i) Altri servizi

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

l) Attività professionali

Le attività professionali possono essere attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Devono essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

m) Strutture ricettive

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.

RESTRIZIONI NELLE REGIONI ARANCIONI

Oltre le misure già valide nelle Regioni gialle, per le Regioni arancioni si aggiungono queste ulteriori disposizioni.

a) Attività di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22:00 e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. 

b) Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

c) Mostre e luoghi di culture

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Le biblioteche possono operare solo su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

RESTRIZIONI NELLE REGIONI ROSSE

Oltre le misure già in vigore, si applicano nelle regioni rosse le seguenti attività.

a) Attività commerciali al dettaglio

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali.

Sono disposte le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

b) Attività di ristorazione 

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22,00 e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. 

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

c) Servizi alla persona 

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona.

d) Mostre e luoghi di cultura

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Le biblioteche svolgono i relativi servizi su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

MISURE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali.