Da oggi, 17 gennaio, fino al prossimo 5 marzo, saranno in vigore le misure previste dal DPCM del 14 gennaio. Scopriamo insieme tutte le nuove misure di contenimento!
Lo scorso 14 gennaio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM che prevede nuove misure di contenimento del COVID-19.
RESTRIZIONI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: REGIONI GIALLE
Nonostante il nuovo DPCM, restano ferme le differenziazioni tra regioni, adottate secondo gli scenari di rischio: basso, alto e molto alto (cioè giallo, arancione e rosso). Le misure che si adottano su tutto il territorio nazionale, dunque, sono quelle valenti per le regioni gialle. Tuttavia, se una Regione ha un rischio alto (arancione) o molto alto (rosse), si applicano le disposizioni differenti per colore.
a) Obbligo di mascherina
Su tutto il territorio nazionale, è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Vi è l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. È possibile non indossarli se può essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Non sono obbligati a indossare la mascherina:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
b) Distanza di sicurezza
È stabilito l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
c) Coprifuoco
Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo è in vigore il coprifuoco.
Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Il DPCM raccomanda fortemente, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
d) Spostamenti verso abitazioni di amici o parenti
È possibile spostarsi per recarsi verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, e all’interno della propria regione.
Nel computo delle persone, non sono inclusi i minori di anni 14 accompagnati da persone che esercitano la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
e) Spostamenti in entrata e in uscita da Regioni e Province autonome
Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome. Ci si potrà spostare solo per motivi relativi a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
f) Strade e piazze nei centri urbani
I Comuni possono disporre per tutta la giornate o in determinate fasce orarie possono disporre la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento.
g) Altre misure di contenimento
È disposto che:
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento;
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
- è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidare loro in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza; –
h) Attività sportiva e competizioni agonistiche
Rimane consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili. Nello svolgimento dell’attività è necessario mantenere il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale. La distanza deve essere di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP). Le competizioni riguardano gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra che partecipano alle competizioni possono essere tenute solo a porte chiuse.
È possibile svolgere l’attività sportiva di base e l’attività motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Rimane interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
È sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come le arti marziali. Inoltre, è sospesa l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
i) Manifestazioni pubbliche, convegni, congressi e luoghi di culto.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica.
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e le funzioni religiose si devono esercitare nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
l) Scuole
Le scuole secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili di attività didattica almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Questo vuol dire che la metà dell’attività didattica deve avvenire in presenza e gli alunni in classe dovranno essere a massimo del 75%. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per le scuole primarie continua a svolgersi integralmente in presenza. In tal caso, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
m) Viaggi di istruzione
Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
n) Università
Le Università devono predisporre in base all’andamento del quadro epidemiologico piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza.
A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, le attività possono essere svolte con modalità a distanza.
o) Concorsi
È sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.
Sono invece mantenuti i concorsi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
Si svolgono, invece, i concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale. Sono mantenuti i concorsi degli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
Dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.
p) Mezzi di trasporto pubblico
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
RESTRIZIONI PER LE REGIONI ARANCIONI A “SCENARIO DI GRAVITÀ ELEVATA E LIVELLO DI RISCHIO ALTO”
Le Regioni “arancioni” sono individuate quando vi è un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
a) Spostamenti
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni. Ci si potrà spostare solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
b) Spostamenti in comuni diversi
È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione.
Ci si può spostare tra Comuni per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
c) Spostamento verso abitazioni private
È consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata all’interno del proprio comune, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00. Ci si può spostare nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
RESTRIZIONI PER LE REGIONI ROSSE A “SCENARIO DI MASSIMA GRAVITÀ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO”
Le Regioni rosse sono individuate dove c’è un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
a) Spostamenti
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalle Regioni rosse.
Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e quelli strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
b) Spostamento verso abitazioni private
Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito all’interno del proprio comune, una volta al giorno, fra le 5:00 e le 22:00, e nei limiti di due persone, oltre ai minori di anni 14.
Sono consentiti gli spostamenti da comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
c) Attività sportiva
Sono sospese tutte le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto, tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
d) Attività motoria
È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratori. È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
e) Scuola e Università
Rimane l’obbligo di svolgere in presenza l’attività didattica nella scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia.
La scuola secondaria di primo grado svolge le attività scolastiche e didattiche esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
f) Luoghi di lavoro pubblici
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
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