Fare il “saluto romano” è reato? Questa è una delle domande che ci sono state poste negli ultimi giorni. Cerchiamo di capirne di più insieme!

LE NORME

Il “saluto romano” può essere sempre considerato un reato? La risposta non è facile a darsi.

Pur essendo in vigore norme in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, che sanzionano chiunque tenga atteggiamenti riconducibili al partito fascista, il “saluto romano” non è sempre ricondotto a tali delitti. Il riferimento normativo è alle disposizioni di cui all’art. 2, del decreto-legge n. 122 del 1993, e all’art. 5 della legge n. 645 del 1952. 

La prima norma, cd. Legge Mancino, punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i loro scopi quello di incitare all’odio o alla discriminazione razziale.

La norma, quindi, vieta di mostrare simboli o tenere atteggiamenti riconducibili al partito fascista o nazista. Nel caso di specie, ad esempio, il divieto è di ostentare simboli quale la svastica o di tenere atteggiamenti quali il saluto romano. La norma, inoltre, vieta e punisce con l’arresto da tre mesi a un anno l’accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche a coloro che ivi si recano mostrando tali emblemi o simboli.

La seconda disposizione, ex art. 5 della cd. Legge Scelba, punisce con l’arresto fino a tre mesi chiunque, con parole, gesti o in qualunque altro modo, compie pubblicamente manifestazioni usuali al partito fascista.

LA GIURISPRUDENZA

Non sempre, tuttavia, il “saluto romano” può essere ricondotto a una delle due fattispecie di reato summenzionate. 

QUANDO È REATO 

Secondo parte della giurisprudenza[1], il saluto fascista integra la fattispecie di discriminazione razziale anche se non accompagnato da elementi di violenza.

Il “saluto romano” è, infatti, una manifestazione esteriore propria o usuale di organizzazioni o gruppi che si basano su idee razziali e che sono inequivocabilmente diretti a favorire la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico. Il “saluto romano”, infatti, è un gesto che istiga all’odio razziale, cioè che sconfina nell’istigazione alla violenza.

Il “saluto romano” integra sempre, secondo voce unanime della giurisprudenza[2], il reato di cui all’art. 2 della Legge Mancino quando è accompagnato da espressioni come «presenti» oppure «ne siamo fieri». Il motivo è da ravvisarsi nel fatto che un siffatto atteggiamento costituisce una manifestazione esteriore propria o usuale del partito fascista. Tali condotte sono considerate idonee a ledere l’ordinamento democratico e i valori ad esso sottesi. 

Il “saluto romano”,  inoltre, potrebbe essere ricondotto al reato di cui all’art. 5 della Legge Scelba, quando avviene in manifestazioni pubbliche con la pronuncia di frasi come «camerati a chi?» o «Duce, duce» o «a noi». Lo stesso accade se si intonano canti come «ce ne freghiamo della galera camicia nera trionferà, se non trionfa sarà un macello col manganello e le bombe a man», durante pubblici comizi di forze di estrema destra. Simili episodi, secondo i giudici, possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione all’ambiente e al momento in cui vengono compiuti.

Lo stesso reato viene integrato nel caso in cui il “saluto romano” sia eseguito ripetutamente da persona armata di manganello durante un comizio politico[3].

QUANDO NON È CONSIDERATO REATO

Secondo una parte degli Ermellini[4], è necessario escludere che l’impiego del “saluto romano” durante un comizio pubblico sia ascrivibile all’art. 5 della Legge Scelba. Questo in quanto non è ritenuto in grado di determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione a quel particolare momento e all’ambiente in cui sono compiute.

In particolare, nella sentenza citata, la Cassazione aveva escluso che il “saluto romano” insieme all’intonazione della «chiamata del presidente» e l’utilizzo della croce celtica durante un evento di commemorazione di alcuni defunti militanti nel MSI-DN promosso da Fratelli d’Italia, fosse potenzialmente idoneo a attentare alla tenuta dell’ordine pubblico. Il “saluto romano”, in quel contesto, secondo i Giudici, avrebbe avuto soltanto una rilevanza storica senza alcun intento restaurativo del regime fascista.

La stessa interpretazione è condivisa anche in altre sentenze[5], ove la Cassazione esclude il reato di apologia di fascismo quando il “saluto romano”, la chiamata del presidente e le croci celtiche, pur essendo certamente di carattere fascista, sono state poste in essere esclusivamente come omaggio ai defunti commemorati, non avendo alcuna finalità di restaurazione fascista.


[1] Cassazione penale sez. II, 08 marzo 2016, n. 20450; Cassazione penale sez. I, 04 marzo 2009, n. 25184; Cassazione penale sez. I, 04 marzo 2009, n. 25184.

[2] Tra i molti, Cassazione penale, sez. I, 27 marzo 2019, n. 21409; Cassazione penale sez. I, 25 marzo 2014, n. 37577; Tribunale Milano sez. VIII, 21/02/2008, n.13682.

[3] Cass. pen., 18 gennaio 1972.

[4] Cassazione penale sez. I, 14 dicembre 2017, n. 8108.

[5] Cassazione penale sez. I, 20 luglio 2016, n. 28298; Cassazione penale sez. I, 02 marzo 2016, n.11038; Cassazione penale sez. I, 02/03/2016, n.11038.