Scopriamo le ultime misure anti-covid previste dal 7 al 15 gennaio 2021!
Lo scorso lunedì 4 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto legge recante le nuove misure di contenimento del COVID-19 dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021.
Il Decreto legge prevede misure più stringenti per il fine-settimana e novità per le zone cd. “rosse”.
MISURE DAL 7 AL 15 GENNAIO
Il nuovo Decreto Legge prevede il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome dal 7 all’8 gennaio 2021. L’Italia sarà quindi un’unica grande zona arancione.
Ci si può spostare tra regioni o province autonome solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
ES. Posso tornare nella mia residenza, in un’altra Regione. Non posso andare nella mia seconda casa che si trova in montagna.
Ristoranti e bar potranno essere aperti con consumazione all’interno dei locali fino alle 18 e, in seguito, solo per asporto o consegna a domicilio.
Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.
MISURE PER IL 9 E IL 10 GENNAIO 2021: ITALIA ZONA ARANCIONE
Sabato 9 e domenica 10 gennaio, su tutto il territorio nazionale, saranno previste le misure della cd. zona rossa. Ciò significa che non sarà possibile spostarsi dal proprio Comune di residenza.
Ci si potrà spostare dal proprio Comune solo per ragioni lavorative, di necessità, di salute o per far rientro presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione purché non siano delle seconde case.
Chi abita in Comuni che hanno meno di 5000 abitanti potrà spostarsi anche nei Comuni presenti nel raggio di 30 km dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Ristoranti e bar potranno potranno lavorare solo con servizio di asporto o consegna a domicilio.
Rimane in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.
TERRITORI IN “ZONA ROSSA”: NUOVE MISURE
In tali giorni, nei territori cd. “zona rossa”, sarà possibile spostarsi una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata all’interno del proprio Comune. Alla fine del computo delle due persone, non sono considerati i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
È sempre consentito il rientro presso la propria residenza, il proprio domicilio o la propria abitazione purché non siano delle seconde case ubicate.
SCUOLA
Il Decreto legge prevede che l’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia ripresa in presenza, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
Commenti recenti