In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, Coffee Of Law ha deciso di intraprendere un percorso di approfondimento sulla violenza di genere. L’obiettivo è fare luce sulle fattispecie riconducibili al fenomeno della violenza di genere e sulle tutele offerte dall’ordinamento italiano alle vittime. Quali sono le condotte ascrivibili alla violenza di genere? Scopriamolo insieme con questo primo articolo.

UN PO’ DI DATI

Gli episodi di violenza contro le donne sono in crescente e allarmante aumento. Come rilevato dall’ISTAT, le richieste di aiuto delle vittime al numero 1522 hanno subìto un’impennata durante il periodo di lockdown e, in particolare, con la fase 1 della quarantena, rispetto al trimestre marzo – maggio dell’anno precedente[1]. Dai dati ISTAT[2] si ricava che dal 16 marzo al 1mo aprile le chiamate valide al numero verde antiviolenza 1522 sono aumentate del 73% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tra queste, è aumentato del 59% il numero delle telefonate per inoltrare richieste di aiuto da parte delle vittime. Nel 93,4% delle telefonate o dei messaggi inviati al 1522 il luogo della violenza, fisica o psicologica, si rinviene nella casa della vittima, all’interno delle mura domestiche. L’aumento esponenziale registratosi nei mesi di marzo e aprile, ha poi iniziato a decrescere in concomitanza con la fase 2 e con le graduali riaperture imposte dal Governo.  

Sono quasi sette milioni le donne che hanno subito nel corso della loro vita una qualche forma di abuso fisico o psicologico (violenza domestica, violenza psicologica, violenza sessuale, ecc.)[3]. Simili violenze sono riportate dalla cronaca (italiana ed estera) ormai quotidianamente denotando un clima di paura e incertezza. Sentimenti nutriti dalle donne vittime di violenza e che, spesso, inducono a non denunciare il proprio carnefice, nutrendo timore per la propria incolumità.

VIOLENZA DI GENERE: COS’È

Con il termine “violenza di genere” si designa «qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato»[4]. In tema di violenza di genere, sono stati numerosi gli interventi normativi, soprattutto da parte del Governo tramite l’emanazione di decreti legge, che a partire con la l. n. 77 del 27 giugno 2013[5]hanno previsto maggiori tutele per le vittime.

La World Health Organization nel 2012 ha definito la violenza di genere come «l’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni». La violenza, quale coazione fisica o morale esercitata da un soggetto ad un altro per indurlo a subire o a compiere atti che altrimenti non avrebbe voluto liberamente compiere o subire, è molto ampia e si può sviscerare in molteplici fattispecie.

Tra queste ricorrono:

  • violenza fisica: consistente in qualsiasi forma di aggressività dal punto di vista fisico;
  • violenza psicologica: consistente in attacchi diretti a colpire la dignità personale tramite forme di mancanza di rispetto o altri comportamenti volti a ribadire continuamente uno stato di subordinazione e di condizione di inferiorità;
  • violenza domestica: compiuta all’interno dell’ambiente domestico;
  • violenza assistita: consistente nell’esperienza da parte di minori di qualsiasi forma di maltrattamento su figure di riferimento o affettivamente significative;
  • violenza economica: consistente in forme dirette od indirette di controllo sull’indipendenza economica che limita o impedisce la disposizione libera di denaro;
  • violenza sessuale: consistente in qualsiasi imposizione di coinvolgimento in rapporti sessuali senza il consenso;
  • atti persecutori (stalking): consistente in vere e proprie persecuzioni e molestie assillanti per indurre la vittima ad uno stato di allerta, di emergenza e di stress psicologico;
  • mobbing: consistente in una serie di comportamenti violenti perpetrati da parte di uno o più individui ai danni della vittima;
  • cyber-violenza: consistente in azioni aggressive ed intenzionali eseguite tramite strumenti elettronici a danno della vittima.

Tra i reati riconducibili al genus della violenza di genere, nel codice penale italiano vi sono la violenza sessualeex articolo 609bis, la violenza sessuale aggravata ex articolo 609ter e la violenza sessuale di gruppo ex articolo 609octies; il cd. femminicidio, cioè l’omicidio di donne il quale è disciplinato dall’articolo 575 relativo all’omicidio e cui è possibile applicare le pene previste dall’articolo 577; lo stalking ex articolo 612bis; il revenge porn ex articolo 612ter; le molestie ex articolo 660.

Nel corso dei giorni che ci porteranno al 25 novembre, Coffee Of Law pubblicherà degli approfondimenti proprio su alcuni di questi reati come la violenza sessuale, lo stalking e il revenge porn.


[1] Vedi https://www.istat.it/it/files//2020/05/Dati-del-1522-e-delle-Forze-di-Polizia.pdf.

[2] Vedi https://www.istat.it/it/files//2020/05/Infografica-Violenza-di-genere.pdf.

[3] Servizio studi del Senato, Violenza di genere e femminicidio: dalla ratifica del- la Convenzione di Istanbul all’istituzione di una Commissione di inchiesta ad hoc, nota breve n. 153, febbraio 2017.

[4] La definizione è contenuta nell’art. 3 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del 23 maggio 2011, firmata a Instambul.

[5] M. Guerra, La violenza di genere: l’attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi, in Cass. pen., 2015, 6, p. 2117B