È reato inviare a qualcuno gli screenshot di chat intercorsa con terzi? Scopriamolo insieme!

A chi non è mai capitato di inviare degli screenshot relativi ad una chat, singola o di gruppo, intercorsa con terze persone? Questa condotta, seppur possa sembrare lecita e innocua, potrebbe integrare delle fattispecie di reato, in virtù degli interessi e dei diritti che potrebbe ledere.

Questo non vuol dire che configura reato qualsiasi inoltro di una chat a terzi. Bisogna, infatti, vagliare ogni singolo caso di specie affinché si valuti la pericolosità della condotta e la sua propensione a ledere i diritti altrui.

I BENI GIURIDICI LESI: a) LA PRIVACY

L’invio a terzi di una chat intercorsa con una o più persone può ledere il diritto alla privacy e alla riservatezza nonché la reputazione del soggetto o dei soggetti coinvolti nella chat

Quanto al profilo relativo alla privacy, lo screenshot di una chat inviato a terzi lede l’altrui diritto alla riservatezza nel caso in cui compaia il nome e il cognome e il numero di telefono dell’interessato. Non solo. È illecito l’invio di uno screenshot nel quale sono presenti immagini o altri elementi tali da consentire al destinatario di individuare, tramite associazione di idee, i soggetti coinvolti della chat, ancorché non esplicitamente nominati.

In tali casi, si configura un illecito trattamento dei dati personali, il quale è tutelabile tanto in sede penale quanto in sede civile.

In sede penale, il reato è disciplinato dall’articolo 167 del Codice della privacy il quale prevede che chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, arreca nocumento tramite un trattamento illecito di dati è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.

Sul piano civile, invece, il trattamento dei dati personali è assimilabile alle attività pericolose ai sensi dell’articolo 2050 del codice civile e, a tal fine, è possibile tutelarsi con la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale.

b) LA REPUTAZIONE

Non di rado l’invio di uno screenshot di una chat intercorsa tra terzi può essere finalizzato alla derisione dei dialoganti. In questa ipotesi il bene giuridico leso è la dignità personale dei soggetti coinvolti nella chat.

Per questo motivo, l’invio di screenshot di questi contenuti può integrare il reato di diffamazione, il quale si configura quando «chiunque (…) comunicando con più persone offende l’altrui reputazione». Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come avviene tramite l’invio di screenshot in chat, ovvero in atto pubblico, la pena della reclusione è aumentata da sei mesi a tre anni e la multa non può essere inferiore a 516 euro.

QUALI CONDOTTE SONO ILLECITE

In sintesi e in linea generale, possono considerarsi illecite le seguenti condotte:

  • l’invio di screenshot relativi a chat nelle quali sono presenti il nome e il cognome e il numero di telefono degli interlocutori ovvero immagini o qualsiasi altro elemento che è idoneo a consentire a chi riceva lo screenshot di riconoscere l’interlocutore;
  • l’invio di screenshot relativi a chat intercorse con terzi per deridere o diffamare gli stessi o per denunciarne un comportamento illecito penalmente o civilmente.

COME TUTELARSI 

Nel caso in cui si ritiene di essere vittima di uno dei reati di cui sopra, si può sporgere querela per trattamento illecito di dati ovvero per diffamazione.

La diffamazione è di competenza del Giudice di pace nel caso di diffamazione semplice oppure di diffamazione con un atto specificato e determinato. È di competenza del Tribunale monocratico negli altri casi.

Il reato di diffamazione è procedibile solo a querela della persona offesa. Ciò significa che per poter essere procedibile d’ufficio, è necessario che il reato venga a conoscenza della procura tramite la presentazione di apposita querela per diffamazione.