È notizia di oggi la sentenza di condanna all’ergastolo dei due killer del maresciallo Cerciello Rega. Capiamo insieme cos’è l’ergastolo.

ERGASTOLO: COS’È 

L’ergastolo costituisce la più grave pena detentiva. Esso consiste nella privazione perpetua della libertà personale, scontata in un istituto carcerario a questo deputato, con obbligo di lavoro e con isolamento notturno. Talvolta, può essere anche disposto l’isolamento diurno del condannato per un periodo limitato di tempo.

La disciplina è prevista dall’articolo 22 del codice penale il quale prevede che «la pena dell’ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto».

L’istituto dell’ergastolo è molto discusso con riferimento alla sua conciliabilità con la funzione rieducativa del condannato, prevista dall’articolo 25 della Costituzione. La Costituzione, infatti, prevede che la pena comminata a un condannato debba essere volta alla rieducazione del condannato e al suo reinserimento sociale, i quali non solo sono un diritto del condannato ma anche un suo dovere. 

PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI

Invero, i dubbi nutriti sulla opportunità politico-criminale dell’ergastolo sono fugati dalla disciplina in materia di permessi e libertà condizionale la quale non rende la pena detentiva perpetua. 

Non più, dunque, un “fine pena mai”. La legge n. 354 del 1975 prevede, ai sensi dell’articolo 30, che i condannati godano di permessi in costanza di talune ipotesi.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ovvero in costanza di eventi familiari di particolare gravità, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di visitare l’infermo. Nella concessione del permesso premio, la norma prevede che qualora il detenuto non rientri in istituto, senza giustificato motivo, dopo oltre tre ore dallo scadere del permesso e per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare.

Nell’ipotesi in cui il detenuto non rientri in istituto entro le 12 ore dallo scadere del permesso, si considera evaso e, pertanto, è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale.

PERMESSI PREMIO

Ai sensi dell’articolo 30ter della legge summenzionata, è prevista la concessione di permessi premio anche ai condannati all’ergastolo, dopo aver scontato la pena della reclusione per almeno 10 anni.

I condannati possono ricevere tali permessi nel caso in cui abbiano tenuto una regolare condotta e non risultino socialmente pericolose. In tal caso, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto penitenziario, può concedere permessi premio di durata non superiore a 15 giorni. Il motivo per il quale sono previsti suddetti permessi si rinviene nella necessità di consentire al detenuto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

La durata dei permessi non può superare, ogni volta, i 30 giorni e la durata complessiva non può eccedere i 100 giorni in ciascun anno di espiazione. 

REGIME DI SEMILIBERTÀ

La medesima legge prevede che possa essere concesso il regime di semilibertà al condannato. 

Ai sensi dell’articolo 48, i detenuti possono essere destinatari del regime di semilibertà al fine di consentire allo stesso di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o utili al reinserimento sociale.

Nel caso del condannato ergastolano, tale misura può essere concesso solo se sono sono stati scontati 20 anni di reclusione.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Il codice penale, ai sensi dell’articolo 176, prevede la liberazione condizionale.

Può essere ammesso alla libertà condizionale il condannato a pena detentiva che abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Per ravvedimento si intende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali.

La liberazione condizionale è concessa al condannato all’ergastolo solo se abbia scontato almeno 26 anni di pena.

ERGASTOLO OSTATIVO

Si definisce ostativo l’ergastolo per il quale è disposto il divieto di concessione dei benefici, come l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, con esclusione della liberazione anticipata.

L’ergastolo ostativo è disciplinato dall’articolo 4bis della legge n. 354 del 1975. I delitti per i quali non è previsto l’ergastolo semplice e, di conseguenza, non è consentito concedere benefici al detenuto sono:

  • delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico;
  • delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle  associazioni in esso previste;
  • delitti di cui agli articoli  600,  600-bis,  primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all’articolo 12, commi 1 e 3, del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive  modificazioni,   all’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in  materia doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope, prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi