La rieducazione del condannato è la funzione principe della pena nel diritto positivo nostrano. Scopriamo di più!
Costituzionalmente sancito all’art.27, il principio del finalismo rieducativo della pena può assumere significati diversi quali «reinserimento sociale», «risocializzazione», «recupero sociale».
Benché non siano mancate critiche e negazioni al suddetto principio[1], è condivisibile ritenere che la tendenza alla rieducazione sia l’essenza della pena[2]. Il recupero dei valori di convivenza sociale cui tende la pena non è solo un diritto del condannato ma è considerato anche un loro dovere[3]. La rieducazione infatti è giustificata da esigenze special-preventive del condannato[4]. La funzione della rieducazione si sostanzia nella prevenzione del pericolo di recidiva del condannato tramite il reinserimento sociale dello stesso.
Il principio costituzionalmente sancito della rieducazione del condannato nella generalità dei casi non trova riscontro nella realtà. Gli istituti penitenziari sono per lo più considerati una “discarica sociale” e i detenuti sono percepiti come un outgroup, un blocco unico privo di specificità individuali. Tali categorizzazioni ostano alla rieducazione del condannato, essenziale al loro reinserimento sociale.
Investire nel sistema di rieducazione e di reinserimento sociale del detenuto deve essere considerata una priorità anche dal punto di vista economico e giudiziario.
Come illustrato dal XIII Rapporto del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in Italia il tasso di recidiva dei condannati che hanno scontato la pena in carcere si attesta al 68,45%. Questo fenomeno, definito “delle porte girevoli”, ha un costo sociale ed economico elevato. Il tasso di recidiva aumenta la criminalità e pertanto la necessità di un maggiore dispendio di energie e costi di contrasto alla criminalità. Inoltre, una volta scontata la pena, se i detenuti non sono stati rieducati socialmente, non avranno opportunità di lavoro e rimarranno inattivi o intraprenderanno attività economiche illecite.
[1] Vassalli, Giuliano, Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni), in Rassegna penitenziaria e criminologica, pubblicato sul numero 3-4 dell’anno 1982, pp. 442 – 457.
[2] Flick, Giovanni Maria, I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, in Dir. soc., 2012, 198.
[3] Bonomi, Andrea, Il diritto/dovere alla rieducazione del detenuto condannato e la libertà di
autodeterminazione: incontro o scontro?, in Dirittifondamentali.it, pubblicato sul Numero 1 il 3 marzo 2019, p.1.
[4] Laface, Nadia, Funzione rieducativa della pena e presupposti delle misure premiali, in Diritto.it, 13 gennaio 2011.
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