Quali sono le differenze tra associazione riconosciuta e non riconosciuta e comitati? Scopriamolo insieme!

L’articolo 2 della Costituzione sancisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociali». 

Le formazioni sociali sono riconosciute dal nostro ordinamento come un’istituzione nella quale si esplica un importante ruolo di crescita dell’individuo. Il fenomeno associativo ha una portata rilevante sul piano sociale poiché soddisfa l’innata tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni. 

FORMAZIONI SOCIALI

Le formazioni sociali sono aggregazioni nelle quali si esprime e si svolge la crescita della persona. Sono tali la famiglia, la scuola, i partiti politici, i sindacati, le comunità religiose e tutte quelle strutture emergenti di tipo associativo come le associazioni di tutela dell’ambiente, di volontariato, ricreative e sportive. Si pongono come comunità intermedie poiché poste tra il singolo e lo Stato.

Ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ASSOCIAZIONE

L’associazione è un ente costituito da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, generalmente di carattere altruistico e ideale, i cui proventi non possono essere divisi tra i soci (come nel caso nelle società) ma devono essere reinvestiti per la realizzazione degli scopi associativi. L’associazione è un’organizzazione stabile e duratura costituita da un insieme di persone od enti che si avvale di un patrimonio e persegue uno scopo comune, non lucrativo e meritevole alla luce dei princìpi fondamentali. 

Le Associazioni si possono distinguere in: associazioni riconosciute e non riconosciute.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

Si definiscono “riconosciute” le associazioni che ottengono il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato, con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Perché è utile chiedere il riconoscimento?

Il riconoscimento dell’associazione consente di avere un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè la separazione del patrimonio dell’associazione da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Pertanto, nel caso di responsabilità per attività svolte nell’ambito dell’associazione, non sono intaccati i singoli patrimoni dei soci ma ci si potrà rivalere solo sul patrimonio associativo.

Quali sono gli obblighi per ottenere il riconoscimento?

Per essere riconosciute, le associazioni devono essere costituite tramite una procedura formale.

1)    Anzitutto, la stipulazione deve avvenire con un atto pubblico, sottoscritto in presenza di un notaio o un pubblico ufficiale. 

2)    Inoltre, lo Statuto dell’associazione deve essere registrato presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate.

3)    Infine, si deve presentare alla Prefettura della Provincia in cui l’associazione ha la propria sede la domanda di riconoscimento e tutta la documentazione necessaria. I documenti sono rinvenibili in questo sito: http://www.prefettura.it/roma/contenuti/Persone_giuridiche-47474.htm. In particolare, sono necessari:

a)     due copie, di cui una autentica in bollo, dell’atto costitutivo e dello statuto refatti per atto pubblico;

b)    una relazione illustrativa sull’attività svolta o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;

c)     una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, corredata da una perizia giurata di parte se l’associazione è in possesso di beni immobili e di certificazione bancaria che comprova l’esistenza di un patrimonio immobiliare di proprietà dell’associazione;

d)    copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;

e)      il codice fiscale dell’associazione (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate);

f)     l’elenco, con i dati anagrafici, dei componenti degli organi direttivi e del numero di soci dell’associazione, sottoscritto dal legale rappresentante;

g)    autocertificazione da parte dei membri dell’organo direttivo, ai sensi del d.p.r. del 28 dicembre 2000 n. 445, sulla inesistenza a loro carico di condanne penale da parte dei revisori dei conti, compreso il presidente del collegio dei revisori dei conti che dovrà autocertificare la sua iscrizione all’albo professionale;

h)    la documentazione che prova l’effettiva disponibilità della sede legale (contratto di affitto, comodato d’uso, ecc.)

Per ottenere il riconoscimento, è necessario stanziare un capitale che rimane vincolato, cioè non può essere impiegato per altri scopi dell’associazione. 

Come si finanzia un’associazione riconosciuta?

Un’associazione riconosciuta si finanzia con le quote associative dei membri e i rimborsi degli associati. Non solo. Nello statuto possono essere inseriti, quale fonte di finanziamento, anche donazioni, eredità e legati, nonché finanziamenti da parte di enti pubblici.

Quali sono i costi di costituzione?

Per costituire un’associazione sono necessari un migliaio di euro. In particolare, la costituzione dell’associazione tramite atto pubblico dinanzi a un notaio ammonta a circa 600/800 euro. La registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ha un costo di 200 euro, cui è necessario sommare le marche da bollo richieste, per un totale di circa 300 euro.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L’associazione non riconosciuta è un complesso organizzato di soggetti e di beni volti al perseguimento di uno scopo non lucrativo (politico, ideale) nel senso che gli eventuali utili dell’attività di impresa non possono essere ripartiti tra gli associati ma sono nuovamente reinvestiti. 

Il suo elemento caratterizzante è l’assenza di riconoscimento o perché non chiesto o perché non ottenuto e quindi pur essendo soggetti di diritto (quindi è centro autonomo di interessi fornito di un patrimonio distinto da quello dei singoli associati) è priva di personalità giuridica.  

L’associazione non riconosciuta richiede:

  • Atto costitutivo: un atto che determina la nascita dell’ente in quanto dimostra, consacra la volontà dei singoli partecipanti a dar vita all’ente; non presenta specifiche forme se non scritta anche privatamente quando implica il conferimento di diritti reali immobiliari per un tempo indeterminato o superiore a nove anni;
  • Statuto: è l’insieme di regole che definisce e regolamenta il funzionamento dell’ente; risulta dall’accordo degli associati che individuano lo scopo, l’ordinamento interno e l’amministrazione della società.

Ai sensi dell’art. 36 del codice civile, «l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione».

Queste associazioni alle quali il codice non dà un’ampia regolamentazione, hanno avuto negli ultimi anni forte impulso poiché in assenza di riconoscimento sono sottratti ad ogni forma di controllo sia in sede di costituzione sia nello svolgimento della loro attività e hanno ragion d’essere in vista degli artt. 18 e 19 Cost.

Gli organi necessari sono quelli previsti per le associazioni riconosciute:

  • Assemblea: costituita dai partecipanti all’organizzazione, è l’organo sovrano ed ad essa spettano le decisioni più importanti quali la determinazione dell’indirizzo politico-programmatico o la individuazione degli amministratori;
  • Amministratori: provvedono alla gestione dell’associazione ed hanno il potere di agire all’esterno in nome o per conto dell’ente; agiscono quali mandatari e a tale titolo rispondono per il loro operato e la loro responsabilità ha natura contrattuale e solidale. Di fondamentale importanza è la tutela di ogni singolo associato e l’ammissibilità di clausole statutarie che demandano agli appositi organi interni (probiviri) le controversie che possono nascere tra l’ente e gli associati, precludendo così il ricorso all’autorità giudiziaria.

Si impone la non meritevolezza di tutela alle seguenti clausole:

a) Quella che prevedere la facoltà di esclusione ad nutum: ai sensi dell’art. 24 c.c. «la qualità di associati non è trasmissibile salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto»;

b) Quella che sopprime il diritto di recesso perfino se per giusta causa o che lo rende oneroso in modo abnorme: ex art. 24, comma 2, «l’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione».

c) Quella che impedisce di adire l’autorità giudiziaria demandando la controversia ad un arbitrato libero: ai sensi dell’art. 24, comma 3, c.c. «gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione».                      

L’associazione non riconosciuta ha un proprio patrimonio denominato fondo comune, disciplinato dall’articolo 37 c.c., il quale prevede che «i contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso».

Il fondo comune è la dotazione patrimoniale propria della associazione non riconosciuta costituita sia dai contributi degli associati sia dai beni con essi acquistati sia da tutti gli altri beni comunque pervenuti alla stessa. Può comprendere anche titoli azionari intestati all’associazione o quote di società di capitali o la titolarità di un’azienda commerciale purché sia esclusa la ripartizione degli utili agli associati. I creditori dell’associato non vantano alcun diritto sul patrimonio dell’ente.

I creditori dell’ente possono far valere i loro diritti sul fondo comune che è garanzia patrimoniale generica delle obbligazioni dell’associazione non riconosciuta purché l’obbligazione sia riconducibile all’ente e derivante da fatto illecito imputabile all’ente oppure ex lege.

Ai sensi dell’art. 38 c.c., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente o solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Nell’ambito dell’associazione non riconosciuta vige responsabilità personale e solidale. Chi agisce in nome e per conto dell’associazione devono pagare i debiti di quest’ultima come se fossero essi stessi debitori. Ciascuno è tenuto ad adempiere l’intera prestazione. Nelle associazioni di promozione sociale i terzi creditori devono far valere il loro credito solo nei confronti del patrimonio dell’associazione e in via sussidiaria possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Gli accordi tra gli associati possono disciplinare anche lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione dei beni residui dell’associazione non riconosciuta e in mancanza si applicano le disposizioni relative alle associazioni riconosciute.

COMITATO

Il comitato è un’organizzazione con rapporto associativo a struttura chiusa, cioè ristretto ai soli promotori. Il comitato è costituito per la promozione o la realizzazione di una singola iniziativa o una specifica manifestazione anche ripetuta nel tempo.

Per la costituzione dei comitati, non sussistono particolari obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili).

Il comitato può essere costituito sia con scrittura privata autenticata sia con atto pubblico. Quest’ultimo è necessario assieme alla scrittura privata registrata per diventare Onlus o beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa del Terzo Settore.

Dal punto di vista della disciplina, il comitato è retto dagli accordi dei promotori, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti, è ovvio, dei principi generali del  nostro ordinamento. 

Per quanto riguarda il profilo relativo alla responsabilità, tutti i componenti del comitato rispondono personalmente (con il proprio patrimonio) della conservazione e dei fondi del comitato e del loro impiego).