Dal 24 dicembre l’Italia diventerà un’unica zona rossa. Sarà possibile spostarsi solo nella propria Regione e per circoscritte ipotesi. Scopriamo insieme quali!

DL NATALE: QUANDO E COME SPOSTARSI

Il Decreto Natale ha previsto dal 24 dicembre la costituzione di un’unica zona rossa in tutto il territorio nazionale.

Fino al 6 gennaio sarà possibile spostarsi solo all’interno della propria Regione e per casi specifici: lavoro, salute, visita ai propri parenti o amici o necessità.

SPOSTAMENTI PER NECESSITÀ: QUALI SONO?

Ci si chiede, quindi, quali sono i motivi di necessità per i quali è legittimo spostarsi tra Comuni e Regioni diverse.

In questo, ci viene in aiuto il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, dal primo fino ai più recenti decreti, risponde ai dubbi ricorrenti.

Ecco qui una lista sintetica degli spostamenti tra Comuni diversi dal proprio considerati consentiti per ragioni di necessità:

  • ricongiungimento del genitore separato dal figlio minorenne;
  • fare attività motoria, da soli, nei pressi della propria abitazione;
  • acquisti in negozi se il proprio Comune non disponga di punti vendita. Ci si può spostare in cui un Comune contiguo se ha una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze;
  • acquistare beni non alimentari rientranti in questa lista;
  • svolgere attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana);
  • svolgere attività assistenziali di animali nell’ambito di un’associazione di volontariato;
  • recarsi nella propria seconda casa se è necessario per porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni;
  • curare i propri terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.